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Edilizia Scolastica: proroga del termine per gli Appalti degli Enti Locali

lentepubblica.it • 30 Agosto 2018

edilizia-scolastica-appalti-enti-localiEdilizia Scolastica: arriva la proroga del termine per gli Appalti degli Enti Locali. Ecco quali sono le nuove scadenze.


Prorogato al 30 settembre 2018 il termine per l’aggiudicazione o la stipula dei contratti di appalto per gli enti beneficiari del finanziamento Mutui Bei per l’annualità 2016.

 

La proroga è contenuta nel decreto interministeriale 4 aprile 2018, prot. n. 271, pubblicato in questi giorni sul sito del Ministero dell’Istruzione (e disponibile in allegato).

 

Il provvedimento è rivolto agli enti che, secondo il decreto interministeriale del 6 giugno 2017 n. 390 (pubblicato in G.U. n. 217 del 16 settembre 2017) in ragione della necessità di conferma degli interventi contenuti nei piani regionali per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, piano annuale 2016, avrebbero dovuto procedere alla stipula dei contratti di appalto e all’esecuzione dei lavori, aggiudicando i lavori entro 180 giorni (15 marzo 2018) dalla pubblicazione del suddetto decreto.

 

Il suddetto termine è ora spostato al 30 settembre 2018.

 

L’utilizzo dei contributi pluriennali, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell’intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell’allegato A, che e’ parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche’ al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno.

 

Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Fonte: ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
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